martedì, 19 maggio 2009,08:14

Abbiamo sentito e sentiamo parlare veramente spesso della PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO... ma chiariamo alcuni concetti.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 4. Definizioni

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

giovedì, 14 maggio 2009,10:23
FORMA GIURIDICA DELL'AGENZIA

1)    A nostro parere la forma giuridica da preferirsi dovrebbe essere quella di società di capitali.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

2)    La formula "autorizzato dalla Prefettura e assicurato contro i rischi professionali" dovrebbe essere considerata la credenziale di base, ed in effetti tutti apparentemente la offrono. Esigete di verificare se l'agenzia investigativa o l'investigatore privato a cui vi rivolgete è assicurato per la responsabilità civile professionale.

PREZZI

3)    Diffidare sempre di tutti coloro che offrono prezzi troppo bassi;  non è assolutamente possibile offrire servizi adeguati dal punto di vista della professionalità e del risultato senza un riscontro economico adeguato alla difficoltà ed all'importanza dell'indagine da effetuarsi. Un'indagine seria ed articolata abbisogna di personale altamente qualificato, dell'ausilio di tecnici esterni e di molto tempo per essere svolta.

STRUMENTAZIONE

4)    Non rivolgersi mai a soggetti che promettano l'uso di strumentazione " tecnica " vietata dalla legge ( localizzatori GPS, intercettazioni ambientali o telefoniche, accesso a banche dati riservate etc ): in tali casi non solo i risultati dell'indagine non sono utilizzabili in sede giudiziaria, ma si rischia di diventare correi di gravi reati, severamente puniti dalle leggi in vigore, e di rispondere dei danni cagionati con tali comportamenti.

MODALITA' OPERATIVE E PREPARAZIONE PROFESSIONALE

5) E' necessario farsi spiegare che tipo di procedure investigative saranno impiegate, quanto tempo occorrerà ed altresì tutti i relativi costi necessari. Inoltre è importante conoscere, discutere e contrarre l'effettività e la congruità dei costi parametrata ai tempi, ai mezzi ed al personale che viene messo a disposizione nell'indagine da effettuarsi.

 REPUTAZIONE E PROFESSIONALITA'

7) Sarebbe sempre bene informarsi dagli Studi Legali del luogo, oltre che dalle banche e dalle assicurazioni, quali siano le migliori società di investigazioni che operano in loco, al fine di verificare se la società a cui ci si rivolge sia sufficientemente reputata nota e conosciuta; è altresì necessario conoscere i fatturati societari: a bassi fatturati corrispondono o lavoro nero o poca clientela e, quindi, bassa esperienza e capacità.

COMUNICAZIONE

8) Una volta che avete conferito l'incarico esigete una costante comunicazione dei risultati ottenuti e dell'attività effettuata, esigete comunicazioni scritte al fine di sincerarvi che il lavoro sia svolto in armonia con le vostre direttive e/o con quelle del vostro Legale di riferimento.
giovedì, 14 maggio 2009,08:35

Nel particolarmente delicato settore del controllo dei minori, che purtroppo in molte occasioni effettuano comportamenti socialmente devianti o comunque suscettibili di portare a conseguenze negative per il loro futuro sviluppo fisio-psichico da adulti, l'EUROPOL SRL mette a disposizione una sezione specializzata che è in grado, nel più totale rispetto della legge, di porre in essere tutti quei controlli necessari per scoprire eventuali atteggiamenti devianti o comunque pericolosi: si potrebbe, esemplificativamente, elencare quanto segue:

  • assunzione di sostanze stupefacenti;
  • fenomeni di alcoolismo;
  • fenomeni di bullismo;
  • mancata ottemperanza agli obblighi scolastici;
  • frequentazione di pregiudicati o tossicodipendenti;
  • giuoco d'azzardo;
  • frequentazione di gruppi devianti quali sette pseudo-religiose o quant'altro;
  • fenomeni di pedofilia effettuati da adulti nei riguardi di minorenni;
  • frequentazione di sette sataniche, comportamenti da lasciare presupporre un interesse anche iniziale, per il satanismo.

Ovviamente, a seconda della sensibilità genitoriale, possono essere molti altri i casi in cui, con l'ausilio dell'EUROPOL SRL, un genitore abbia la necessità di scoprire i comportamenti pericolosi espletati dal minore di cui egli abbia la potestà e la responsabilità legale.

L'EUROPOL SRL in tutti questi casi è in grado di intervenire, con discrezione ed efficacia, al fine di dare la possibilità ai genitori di poter sapere, e per l'effetto provvedere a modificare, quali siano le frequentazioni sbagliate e gli atteggiamenti negativi che il loro figlio ponga in essere, prima che da tali atti derivino conseguenze irrimediabili per la futura vita del minore stesso.

Con l'effettuazione di tali indagini, in quasi tutti i casi, è possibile prevenire e porre rimedio a comportamenti minorili che, se protratti nel tempo, potrebbero portare a conseguenze veramente irrimediabili.

Informazioni e contatti 0532206836
martedì, 05 maggio 2009,13:05

In che cosa consiste la Fase Giudiziale?

Il ricorso al tribunale è l’ultima via da percorrere quando la fase stragiudiziale (che consente di ridurre tempi e costi) non produce alcun risultato; OBBIETTIVO PRINCIPALE: ottenere un titolo esecutivo, ovvero l'atto o il documento in base al quale è possibile avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (es.: l'automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.).

Generalmente, l’azione legale viene intrapresa previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito, ovvero solo quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale emerge un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto (il possesso di beni pignorabili).

La mancanza di beni pignorabili, di solito, rende “sconveniente” avviare l’azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali. Solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l’azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito).

A seconda dei casi, il creditore può agire in diversi modi per far valere i suoi diritti:
1. Ricorso per ingiunzione
2. Precetto su Titoli
3. Pignoramento dei beni
4. Sequestro conservativo
5. Fallimento

martedì, 05 maggio 2009,13:03

Il recupero dei crediti viene svolto in tre fasi fondamentali:

Fase 'stragiudiziale'

Fase pre-legale

Fase giudiziale

 

Recupero crediti extragiudiziale

La nostra azienda è particolarmente specializzata nel settore del recupero dei crediti.

Le pratiche vengono evase normalmente in 30 giorni lavorativi; in questo periodo il debitore viene contattato per posta raccomandata, per telefono dalla nostra struttura di phone collection e di persona dai nostri agenti recuperatori.
Viene, infine, inviata una lettera di messa in mora/preavviso di azione legale.

Modus operandi:

Lettera 1° sollecito - comunicazione al debitore dell'affidamento della pratica ad un service di recupero crediti; viene conteggiata la somma dovuta composta da:

  • Capitale
  • Spese sostenute dal creditore (insoluti ri.ba., protesto titoli ...)
  • Interessi, applicati nella percentuale legale di mora

1° Phone collection - grazie ad una struttura interna i nostri operatori provvedono ad effettuare solleciti telefonici, via fax e/o e-mail al debitore, tentando di indurlo al pagamento e di risolvere eventuali contestazioni dello stesso.

Esazione diretta - i numerosi agenti di recupero crediti, che costituiscono una capillare rete sull'intero territorio nazionale, prendono contatto con il debitore, per verificare la possibilità di recuperare il credito, anche in forma rateale; il contatto "fisico" con il debitore ci darà la possibilità di comprendere la situazione reale dello stesso.

Lettera di 2° sollecito - consiste in una lettera di messa in mora, ossia in un preavviso di azione legale (il debitore viene informato di un possibile recupero crediti giudiziale); rimarrà, in ogni caso, a discrezione del Ns. Cliente, la decisione di procedere all'eventuale azione legale.

2° Phone collection - i dirigenti della divisione recupero crediti procedono ad effettuare un ultimo, breve, tentativo per indurre il debitore ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.

Da considerare che, in caso di mancato recupero, vi sarà un Report molto particolareggiato, che darà conto delle azioni svolte su ogni singola pratica e, in alcuni casi, unito ad altri servizi, quali il Filter Risk o il Credit Plus (che potete trovare nella sezione Informazioni Commerciali), diritto alla perdita in bilancio.

Fase prae-legale

La fase di recupero crediti giudiziale viene promossa solo su pratiche sicure, tramite strumenti informativi che consentono di far comprendere quali probabilità vi sono di riscossione e di eventualmente affiancare, integrare e velocizzare l’azione del Legale.

Recupero crediti giudiziale

EUROPOL SRL, tramite un nucleo di Studi Legali convenzionati di primo livello, è in grado di assicurare una adeguata assistenza legale per il recupero dei crediti. In ogni caso le aziende che hanno già consolidati e soddisfacenti rapporti con il proprio Studio Legale fiduciario, non sono obbligate a riferirsi ai Legali convenzionati. Viceversa i nostri Funzionari stabiliranno egualmente con essi un rapporto di massima collaborazione, il tutto finalizzato al concreto recupero delle somme vantate.

martedì, 10 febbraio 2009,16:40

Ultimamente, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 19512 del 19/12/2003, ha precisato che il precetto e la sua notificazione sono dei presupposti dell'esecuzione, che, difatti, inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.) e che, in tanto si realizzerà in quanto il debitore non abbia adempiuto nel senso intimatogli con il precetto.
Poiché il precetto non è un atto con il quale si inizi un giudizio esecutivo, esso sta prima e resta fuori del processo di esecuzione e “non costituendo un atto del processo esecutivo ma un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale ” (così, Corte di Cassazione, sentenza n. 12084 del 10/11/1992 ), ha la semplice funzione di “minacciare l'espropriazione forzata” (Corte di Cassazione, sentenza n. 11281 del 16/11/1993), che, infatti, seguirà solo eventualmente e solo per le ipotesi di inadempimento spontaneo del debitore.

martedì, 03 febbraio 2009,13:17

Ipoteca volontaria

Si basa

  • su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra;
  • su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.

Non è ammessa la costituzione in forza di testamento (2821)

Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità (art. 2821). È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (2835).

Nulla vieta che il valore economico dell'ipoteca possa essere maggiore dell'ammontare del debito.

Ipoteca giudiziale

Si basa:

  • su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente;
  • su un decreto ingiuntivo reso esecutivo;
  • su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale);
  • su lodi arbitrali resi esecutivi;
  • su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.

Ipoteca legale

Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto ad essa:

  • l'alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente;
  • ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;
  • lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.
martedì, 20 gennaio 2009,08:55

Recupero dei crediti
Fase giudiziale

Cos'è un atto di precetto?

L'atto di precetto può essere utilizzato immediatamente da chi sia in possesso di prova del credito particolarmente qualificata come cambiale o assegno protestato oppure costruisce il passaggio successivo per il creditore che si trova già in possesso di un decreto dichiarato esecutivo come sopra.

In entrambi i casi l’atto di precetto deve essere notificato al debitore, il quale normalmente ha dieci giorni di tempo decorrente dalla ricezione dell’ atto per pagare le somme intimate.

In caso di mancato pagamento, decorso detto termine, il creditore ha la facoltà di richiedere all’ ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all’ integrale soddisfacimento del proprio credito per sorte capitale, interessi, spese e competenze legali.

Possono essere pignorati a titolo esemplificativo beni mobili, mobili registrati, beni immobili, stipendi, emolumenti di ogni genere, pensioni, conti correnti e quant’ altro di proprietà del debitore.

giovedì, 11 dicembre 2008,12:19

Videosorveglianza: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia

Sono in corso in tutta Italia ispezioni su 40 sistemi di videosorveglianza installati da comuni, scuole, ospedali, società private, istituti di vigilanza che trattano dati personali anche per conto terzi. Il Garante privacy, che si avvale della collaborazione del Comando unità speciali della Guardia di finanza, intende verificare il rispetto delle regole già fissate dall'Autorità con il 
provvedimento generale del 2004 e disegnare un quadro aggiornato sull'attuale impiego dei sistemi di videosorveglianza in diversi ambiti, sia pubblici sia privati. É in crescita costante, infatti, il ricorso alle telecamere di controllo in aree aperte al pubblico e in aree private così come l'utilizzo di tecnologie sofisticate e sistemi miniaturizzati.

Gli accertamenti del Garante mirano anche a far emergere eventuali aspetti non ancora specificamente disciplinati dalla normativa.

Sempre più frequente risulta la condivisione, soprattutto in ambito locale, di sistemi di videosorveglianza tra soggetti privati e pubblici (ad es., tutela di beni aziendali e prevenzione e repressione dei reati), senza una adeguata regolamentazione dei casi in cui le immagini raccolte possono essere utilizzate. In forte sviluppo anche l'uso di Internet per la trasmissione di dati ripresi dalle telecamere, con conseguenti problemi di sicurezza nella comunicazione telematica qualora i dati non siano protetti da efficaci sistemi di codifica. In continuo aumento anche l'impiego di dispositivi miniaturizzati o camuffati che, non essendo immediatamente percepibili come le tradizionali telecamere, richiedono un'informativa agli utenti ben visibile e completa. Sempre più spesso, poi, sono istituti di vigilanza privatii a gestire sistemi di ripresa di soggetti diversi presso un'unica centrale operativa, con una rilevante concentrazione di immagini.

Attraverso i controlli l'Autorità intende acquisire elementi che consentano di verificare, in particolare, l'informazione data al pubblico, il rispetto delle misure di sicurezza, i tempi di conservazione delle immagini in caso di registrazione, i soggetti ai quali i dati vengono comunicati.

I soggetti da sottoporre ad ispezione sono stati individuati tenendo conto della dimensione dei sistemi di videosorveglianza, della loro incidenza in aree aperte al pubblico con una elevata presenza di persone e di minori, dell'utilizzo di tecnologie particolarmente sofisticate o di telecamere non facilmente rilevabili.

Roma, 25 settembre 2008   
Comunicato stampa                     
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

lunedì, 20 ottobre 2008,13:16

L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.

« 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.

f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.

2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. »
(art.266 c.p.p. )

Essa consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. L'intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), per cui sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.